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Roma,
20 marzo 2017
Circolare n. 63/2017
Oggetto: Lavoro –
Responsabilità solidale negli appalti – D.L. 17.3.2017, n. 25, su G.U. n. 64
del 17.3.2017.
Per
scongiurare il referendum del 28 maggio promosso dalla CGIL il Governo ha messo
mano su voucher (o lavoro accessorio)
e responsabilità solidale negli appalti recependo integralmente i contenuti dei
quesiti referendari. Il decreto legge approvato infatti, da un lato, ha
soppresso i voucher prevedendo l’utilizzo in via transitoria fino al 31
dicembre 2017 di quelli già richiesti e, dall’altro lato, ha parzialmente
modificato la disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti prevista
dalla legge Biagi (art. 29 del DLGVO n.276/2003) cancellando i correttivi introdotti dalla
successiva riforma Fornero (legge 92/2012).
Per
quanto riguarda in particolare la materia degli appalti, fermo restando il
principio secondo cui le imprese committenti sono solidalmente responsabili con
quelle appaltatrici per i trattamenti retributivi e contributivi da questi
dovuti per i propri dipendenti, è stata soppressa la facoltà riconosciuta ai
contratti collettivi nazionali di alleggerire tale regime in presenza di
determinate situazioni. Siffatta facoltà, peraltro, per resistenze sindacali
non era mai stata utilizzata in alcun settore e nel corso del tempo aveva anche
perso gran parte della propria efficacia in quanto il successivo D.L. n.76/2013
(convertito dalla legge n. 99/2013) l’aveva limitata ai soli aspetti
retributivi, escludendo qualsiasi deroga per quelli contributivi per i quali il
committente sarebbe rimasto in ogni caso pienamente corresponsabile.
Anche
nel nuovo contesto normativo rimane comunque aperta la possibilità di derogare
al regime della responsabilità solidale tramite la contrattazione aziendale o
territoriale secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge Sacconi n. 148/2011, sebbene
anch’essa da sempre osteggiata dal sindacato.
La
seconda novità introdotta dal Governo sempre in tema di appalti riguarda la
possibilità per il committente di richiedere in giudizio il beneficio della
preventiva escussione del patrimonio
dell’appaltatore. Di conseguenza, come già avveniva prima della riforma Fornero, il committente potrà
essere chiamato a rispondere delle pretese del lavoratore senza che questi
prima si rivalga sull’appaltatore.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.210/2013, 191/2012
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Codirettore |
e 195/2011
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Allegato
uno |
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M/t |
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GU n.64 del 17-3-2017
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25
Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia
di lavoro accessorio nonche' per la modifica delle disposizioni sulla
responsabilita' solidale in materia di appalti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di superare
l'istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche
elusive, nonche' di modificare la disciplina della responsabilita'
solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente l'efficacia
delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente
evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81
del 2015
1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, sono abrogati.
2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data
di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati
fino al 31 dicembre 2017.
Art. 2
Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003
1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei
contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative del settore che possono individuare metodi e
procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva
degli appalti,» sono soppresse;
b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando